Thursday, 10 June 2010

  • Partita Iva

    Nell'impiego autonomo abbiamo due diverse aree ,vale a dire le prestazioni di genere manuale oppure quelle di genere intellettuale. Nella seconda categoria spiccano in primo luogo le libere professioni intellettuali protette da iscrizione in un albo professionale. Ci sono però pure professionisti per cui non è necessaria l'iscrizione in un albo e commercianti che danno il via a attività dotandosi di una partita IVA (a proposito, cliccate qui per trovare partite IVA.

    In più, all'interno del lavoro autonomo stanno diverse forme di collaborazione parasubordinata, che si diversificano grazie alla prestazione della professione lavorativa in maniera non subordinata ma nemmeno imprescindibilmente autonoma, piuttosto in maniera coordinata e, sovente, adattata nell'organizzazione dell'imprenditore commissionatore. Sono catalogate in questi tipi di collaborazione autonoma le così chiamate Co.Co.Co, ormai pensionate dal lavoro a progetto anche chiamato Co.Co.Pro, e aggiuntive tipologie di Lavoro parasubordinato.

    L'esistenza ambigua di "parasubordinati" crea innumerevoli confusioni. Un azzeccato esempio è la situazione della Gestione Separata dell'INPS, che non distingue i parasubordinati e i lavoratori privi di cassa di categoria con prestazioni non eguali (per esempio, i professionisti non hanno l'indennità di malattia) e con pesi diseguali di tasse. I contributi all'INPS vengono ridistribuiti nel caso dei parasubordinati nella quantità di un terzo a carico dei lavoratori e due terzi a carico del datore di lavoro. Invece per quanto concerne i professionisti, i contributi sono assolutamente a carico dei lavoratori. L'essenza quasi subordinata dei parasubordinati ha innalzato l'aliquota della Gestione Separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fino a 26,72% dal 2010 senza dare prestazioni equivalenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che vengono sottoposti ad un'aliquota più alta in confronto agli altri professionisti e ai commercianti.

Monday, 31 May 2010

  • Lavori Partime

    Viene detto parttime quel singolare accordo di impiego con un orario ridotto paragonato a quello normale (giornaliero o settimanale) di quaranta ore imposto dalla legge attuale - o anche meno secondo quanto prevedono taluni contratti collettivi.

    Nel 2000, con la legge 61/00, è stata trascritta nella normativa nostrana la direttiva europea sul parttime che in primis voleva incentivarne l'uso e garantire l'applicazione ai lavoratori part time del diritto di non discriminazione rapportati ai lavoratori con convenzionale orario d'impiego.
    Piu avanti, nel corso del 2003, la normativa del contratto a tempo parziale per l'ambito privato fu decisamente inasprita dall'articolo 46 del decreto legislativo 276/03, soprattutto in confronto al ruolo di garanzia e tutela del contratto nazionale di categoria. All'interno della normativa attuale infatti è lecita la contrattazione aziendale e di territorio di decidere rapporti contrattuali complicati e decisamente da trattare coi guanti, come le maggiorazioni retributive, la ripartizione dell'orario di impiego, etc.


    Il tipo d'impiego partime può essere:
    1- orizzontale qualora la diminuzione di ore è riferita all'orario convenzionale di tutti i giorni (per esemplificare: 5 ore piuttosto di 7 ore e 30 minuti);
    2- verticale se l'impiego lavorativo si svolga full time però soltanto in determinati periodi lungo la settimana, del mese, dell'anno (per esemplificare: alcuni mesi all'anno oppure 3 giorni alla settimana);
    3- misto quando si alternino il lavoro parttime orizzontale e quello verticale (come ad esempio certe giornate lavorative a orario ristretto e alcuni periodi a orario classico)

    È possibile per legge utilizzare il contratto part time in campo e per tutte le professioni (a riguardo di ciò, per una lista di lavori partime vi segnaliamo questo portale di offerte di lavoro part time).

    In quest'ultimo periodo attraverso la vigente legge si è estesa la possibilità di sottoscrivere contratti part-time nell'ambito dell'agricoltura, all'interno di rapporti d'impiego a tempo determinato e all'interno di contratti di tipo formativo, come ad esempio l'apprendistato e l'inserimento, purché la suddivisione dell'orario non sia di intralcio alle scopi formativi.

  • Hi everyone! I'm just getting started on Xanga... Drop me a comment if you've got some ideas on what to do first - or just to say, "Hi!"

partime32

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